Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6459 del 17 febbraio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice della misura cautelare, nell'emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento. (Fattispecie riguardante nuova misura custodiale, relativa al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di conversazioni tenute in epoca antecedente all'emissione della prima misura ma versate in atti successivamente e giudicate idonee ad irrobustire il quadro indiziario già delineato).

(massima n. 2)

Il giudice per le indagini preliminari può emettere una seconda misura cautelare anche se è pendente il ricorso per cassazione avanzato dalla pubblica accusa avverso l'ordinanza per il riesame di annullamento della misura già emessa.

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