Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8686 del 31 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitā civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non č riferibile alla sola quota di responsabilitā dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilitā tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilitā posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilitā.

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