Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11124 del 10 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l'efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda - ed ottenga - un aumento della somma assicurata.

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