Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4602 del 6 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, trova applicazione il secondo comma dell'art. 302 c.p.p. e perciò i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere dal momento della dichiarazione di incompetenza. Quando l'imputato sia già detenuto per lo stesso fatto anche presso il giudice dichiarato competente, il nuovo termine decorre comunque dal momento della dichiarazione di incompetenza anche quando la misura venga disposta in modo autonomo oltre la scadenza del termine di venti giorni fissato dall'art. 27 c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.