Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 2158 del 4 agosto 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi dell'art. 240, primo comma, c.p., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attivitą punibile, senza che siano richiesti requisiti di «indispensabilitą», ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa ed il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella specie la Cassazione ha peraltro ritenuto che l'uso della autovettura confiscata fosse stato «necessario» per l'esecuzione del reato di tentato furto).

(massima n. 2)

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l'espressione «senza che sia stata pronunciata condanna in grado di appello», contenuta nell'art. 303, primo comma, lettera c) c.p.p., non va intesa in senso letterale ma, in armonia con la ratio e l'impianto sistematico del codice, nel senso che, ai fini della operativitą dei termini correlati alla detta pronuncia, č sufficiente che la sentenza di condanna di primo grado oggetto di gravame sia stata convalidata in grado di appello. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto che fosse equiparabile alla sentenza di condanna in grado di appello, ai fini che qui interessano, la declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione pronunciata dalla Corte d'appello).

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