Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1886 del 4 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento ai reati per i quali si procede nella fase presa in considerazione, perciņ il proscioglimento con la sentenza di primo grado per alcune delle imputazioni non determina la rivalutazione «ora per allora» dei termini di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, ma produce i propri effetti solo per la fase successiva, per la quale i termini dovranno essere calcolati tenendo conto delle contestazioni residue, fatta salva la possibilitą per l'imputato, qualora la pronuncia assolutoria venga definitivamente confermata, di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.

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