Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1450 del 11 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di ricorso per saltum in cassazione avverso un provvedimento cautelare personale, il difensore non ha diritto di estrarre copia della richiesta del pubblico ministero e degli atti ad essa allegati finché essi rimangono depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma deve essere espressamente autorizzato in tal senso dal giudice. Infatti la legge 8 agosto 1995 n. 332 (art. 16), modificando l'art. 309 c.p.p., ha espressamente previsto per il difensore il diritto di estrarre copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale del riesame quando acceda a tale forma di impugnazione, ma ha lasciato immutata la formulazione dell'art. 293 c.p.p. che prescrive la semplice notifica al difensore dell'avviso del deposito dell'ordinanza custodiale.

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