Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1441 del 31 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito dell'entrata in vigore della L. 12 luglio 1999, n. 231, (che ha modificato l'art. 275 c.p.p., introducendo nella disposizione, fra gli altri, i commi 4 bis e 4 ter), se la persona sottoposta a custodia cautelare sia affetta da malattia particolarmente grave e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma l'esecuzione della misura non sia possibile presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, il giudice deve disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.

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