Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2015 del 8 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della confisca obbligatoria secondo il dettato dell'art. 240, cpv. n. 2 c.p., non è dato distinguere tra le cose intrinsecamente criminose e quelle che non sono tali. Né rilevano le possibili diverse utilizzazioni che dalle cose si possono trarre mediante particolari trattamenti o speciali autorizzazioni, dal momento che occorre avere riguardo al fatto illecito così come accertato dagli organi di polizia giudiziaria e dal magistrato e quindi alle condizioni e alle caratteristiche del prodotto all'epoca di tali accertamenti. (Fattispecie in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode in commercio, relativa a confezioni di shampoo recanti etichette contraffatte. La Suprema Corte ha disatteso le argomentazioni del ricorrente, che ne aveva richiesto la restituzione adducendo la facoltatività della confisca, sia perché le cose non erano intrinsecamente criminose, sia perché suscettibili di sostituzione o di regolarizzazione da parte della ditta produttrice).

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