Cassazione penale Sez. III sentenza n. 196 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di applicazione di misure cautelari personali in presenza di una causa di estinzione del reato o della pena non č meramente astratto. Esso infatti, pur nei limiti di un quadro probatorio incompleto e quindi non definitivo, attribuisce al giudice una facoltā valutaria di carattere discrezionale, insuscettibile di sindacato in sede di legittimitā, qualora la motivazione del provvedimento sia adeguata.

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