Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5062 del 13 gennaio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali il sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta di riesame e, indirettamente, con l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di restituzione. La proposizione del riesame o dell'appello avverso il diniego della restituzione deve essere convertito in opposizione e trasmesso al Gip. Deve perciò essere annullata senza rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che abbia improvvisamente deciso avverso il gravame presentato in tale forma e gli atti devono essere trasmessi al Gip.

(massima n. 2)

Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserve con la richiesta di riesame, qualora sia dedotto in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (e dunque in mancanza di decreto autorizzativo motivato), ma che le medesime siano state eseguite in presenza di un decreto «viziato» per essere la sua motivazione insufficiente. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva per la prima volta dedotto in cassazione la non adeguatezza dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, assumendo genericamente che si trattava di motivazione per relationem).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.