Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1106 del 27 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell'ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in «brogliacci» ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 c.p.p., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste degli artt. 267 e 268, primo e terzo comma: tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 268, settimo comma.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.