Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7671 del 23 febbraio 2001

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, convertito in legge n. 82 del 1991, è sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell'ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l'illecito prezzo all'autore del reato, senza che sia richiesto né che quest'ultimo sappia dell'attività dell'intermediario, né che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce — più in particolare — dal «favoreggiamento reale» (del quale si applica la sanzione), perché solo quest'ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso dell'«intermediazione», esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. animus socii, e si indirizza all'esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sè del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all'attività investigativa.

(massima n. 2)

È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità anche con riferimento al reato di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, conv. in L. n. 82 del 1991), ma i suoi presupposti non possono individuarsi nel semplice protrarsi della privazione di libertà della persona sequestrata, occorrendo, invece, ulteriori, concreti elementi di pericolo per l'ostaggio; e ciò perché l'esistenza di un pericolo attuale per quest'ultimo è ontologicamente insita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, ma non è stata ritenuta dal legislatore elemento di rilievo tale da consentire la «gestione privata» dello stesso a scapito dell'intervento statuale, che è stato addirittura rafforzato mediante l'incriminazione dell'intromissione, in detta gestione, di terzi estranei i quali, in accordo con la famiglia della vittima, si adoperino con qualsiasi mezzo per far conseguire il prezzo della sua liberazione all'autore del reato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione della scriminante in favore degli intermediari, motivata dal giudice di merito con il rilievo attribuito a una lettera degli autori del sequestro che escludeva ipotesi di mutilazioni dell'ostaggio o ritorsioni nei suoi confronti a causa del protrarsi delle trattative).

(massima n. 3)

È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi.

(massima n. 4)

Il provvedimento autorizzativo all'effettuazione di intercettazioni ambientali, mediante collocazione di microspie, non necessita di apposita motivazione a sostegno della deroga al disposto di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p. (in base al quale, di regola, le operazioni di intercettazione debbono essere eseguite esclusivamente per mezzo degli impianti installati nelle procure della Repubblica), atteso che, normalmente, le comunicazioni tra presenti non possono essere intercettate se non mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui esse si svolgono. (Nella specie la S.C. ha anche messo in rilievo come le conversazioni da intercettare fossero quelle che si presumeva potessero svolgersi all'interno di autoveicoli in movimento).

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