Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 203 del 20 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora insorga controversia sulla proprietą della cosa confiscata, il giudice dell'esecuzione deve procedere ai sensi degli artt. 676 e 263, comma 3, c.p.p., rimettendo la risoluzione della questione al giudice civile del luogo competente in primo grado. (Fattispecie relativa a rigetto da parte del Gip di istanza presentata da societą per ottenere la restituzione di un'auto confiscata, quale corpo di reato, in procedimento penale a carico di terzi, di cui si rivendicava la proprietą o, quantomeno, l'assegnazione della somma ricavata dall'avvenuta vendita all'asta del veicolo).

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