Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2489 del 27 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto all'indennitā di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una data somma di denaro.

(massima n. 2)

Il procedimento incidentale di liquidazione dell'indennitā di custodia delle cose sottoposte a sequestro penale e di ristoro delle spese di manutenzione č attivato dalla richiesta del custode cui segue provvedimento de plano opponibile da ciascun interessato mediante incidente di esecuzione a norma degli artt. 666 e segg. c.p.p. e, concernendo l'attribuzione di una somma di denaro, č regolato, lā dove non sono previste specifiche disposizioni, quanto ai profili sostanziali, dalle norme civilistiche sul deposito di cose con custodia (artt. 1766 e segg. c.c.) e, quanto ai profili procedimentali, da quelle del codice di procedura civile. Ne deriva che dell'udienza camerale di cui all'art. 666 c.p.p. devono essere avvertiti tutti gli interessati, tra i quali č da comprendere il Ministro del tesoro perché tenuto all'esborso, salvo rivalsa.

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