Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2293 del 14 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio, rientra nella competenza del giudice del riesame ogni questione attinente alla legittimità ed al merito sia del provvedimento che dell'attività di esecuzione compiuta personalmente dal magistrato o dalla P.G. delegata. In tal caso infatti non è possibile avvalersi dell'incidente di esecuzione (attualmente definito «procedimento»), poiché il legislatore ha disciplinato in subiecta materia uno specifico rimedio e cioè il procedimento di restituzione, al quale però può farsi ricorso soltanto quando il sequestro sia stato legittimamente ordinato ed eseguito. (Nella specie si contestava l'attività della P.G. delegata dal P.M. per il sequestro presso i locali di una società di «oggetti, videocassette e riviste oscene». Il ricorrente affermava avere la polizia eseguito il provvedimento senza verificare il contenuto delle res sequestrate. Il tribunale aveva ritenuto non rientrare nella sua competenza il controllo sull'attività delegata. La corte ha annullato l'ordinanza affermando il suddetto principio).

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