Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6549 del 3 dicembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La prodigalitā, contemplata dall'art. 415 secondo comma c.c. quale causa d'inabilitazione (ove concorra un'esposizione dell'inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici), esprime una tendenza allo sperpero, per incapacitā di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza, vanitā od ostentazione, e, pertanto, non č ravvisabile in relazione ad inettitudine negli affari, la quale indica spirito lucratico e ricerca di guadagno, ancorché senza le doti necessarie a conseguirle.

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