Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3215 del 11 febbraio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di notificazioni in materia penale, l'omissione della indicazione, nella relazione di notifica, delle ricerche effettuate dall'ufficiale incaricato, così come la stessa omissione delle ricerche, non dà luogo ad alcuna nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p.

(massima n. 2)

La mancanza di motivazione dell'ordinanza de libertate configura una nullità, che, riguardando un bene di assoluta rilevanza costituzionale (artt. 13 e 111 Cost.) come la libertà delle persone, riveste carattere assoluto e non è perciò sanabile dal giudice di appello. Laddove, infatti, la motivazione manchi del tutto non si tratta di completarla o integrarla o di sostituirla — il che rientra nei poteri del giudice d'appello — ma sibbene di sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione al suo posto e privando, oltretutto, l'imputato di un grado del giudizio de libertate. In tal caso il giudice, avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 185 c.p.p., deve dichiarare la nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione, richiesta a pena di nullità, e trasmettere gli atti al giudice a quo.

(massima n. 3)

Poiché l'art. 168 c.p.p. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 176 del codice abrogato, secondo cui la relazione di notifica «fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza», né ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, in virtù dell'attuale disciplina il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che detta prova contraria - il cui onere grava sull'interessato - deve essere fornita in modo preciso e rigoroso).

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