Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2143 del 13 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis c.p.p. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilitā, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto, atteso che la disposizione č diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correitā, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilitā predetta.

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