Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1806 del 16 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal Gip in materia di misure cautelari personali, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza č quello generale di dieci giorni stabilito dall'art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio — alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma 2, c.p.p. — e non giā quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309, comma 8, c.p.p., peraltro non richiamato dall'art. 310, comma 2, c.p.p.: l'inosservanza di detto termine comporta la nullitā dell'udienza ex artt. 127 comma 5 e 179 comma 1 c.p.p.

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