Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2215 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso č investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d'ufficio mezzi istruttori non vincolanti all'istanza di parte, deve decidere l'intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.

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