Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8723 del 26 settembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che regola l'assunzione della prova documentale; la predetta consulenza, infatti, secondo la normativa processual-civilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alle categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze: la sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'art. 238 c.p.p. — che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile — bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose.

(massima n. 2)

La dichiarazione di costituzione della parte civile, recante la mera indicazione del numero di procedimento penale, del titolo del reato e la generica enunciazione dell'intenzione di «ottenere il risarcimento integrale di ogni danno subito», non integra il requisito previsto, a pena di inammissibilità, dalla lett. d) dell'art. 78 c.p.p.; prescrivendo l'«esposizione delle ragioni che giustificano la domanda», infatti, il nuovo codice di rito, profondamente innovando rispetto al precedente sistema, richiede che l'atto de quo contenga una precisa determinazione non solo del petitum ma anche della causa petendi, similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non è sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa.

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