Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3565 del 21 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 c.p.p. non può, sostituendosi ai soggetti interessati chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Poiché tale richiesta costituisce esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.