Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9725 del 29 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale č regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacitą di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 c.p.c.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore etą, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo.

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