Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41028 del 5 dicembre 2002

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni, rese da taluno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. dei quali il pubblico ministero abbia dovuto rinnovare l'esame ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 sul c.d. «giusto processo», non è necessario che la rinnovazione avvenga mediante una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie.

(massima n. 2)

L'art. 13, comma 15, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv., con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni, nel prevedere l'inutilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni di «collaboranti» in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 14, non esclude che tali dichiarazioni possano essere invece utilizzate a fini cautelari.

(massima n. 3)

La rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., prevista dall'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63, non richiede una più o meno pedissequa ripetizione delle precedenti dichiarazioni, essendo, al contrario, sufficiente la conferma, sic et simpliciter, del loro contenuto, sempre che non vi sia ragione di dubitare della piena consapevolezza, da parte del dichiarante, della natura e degli effetti di detta conferma. L'adempimento in questione, inoltre, può essere validamente effettuato anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, sempre che queste siano tuttora in corso, fermo restando che la sua mancanza produce inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente acquisite.

(massima n. 4)

Le dichiarazioni rese da c.d. «collaboratore di giustizia» in occasione del rinnovato esame prescritto dall'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 sul c.d. «giusto processo» sono utilizzabili anche se le avvertenze previste dall'art. 64, comma 3, c.p.p. risultano a lui rivolte non in quella sede, bensì nel corso della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, in quanto la legge, nell'imporre il rinnovo dell'esame, non obbliga a formalizzarlo in un atto distinto dal citato verbale illustrativo.

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