Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25096 del 3 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissibilitą della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato fuori del procedimento si desume a contrario dall'art. 62 c.p.p., che vieta la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento. Conseguentemente non č vietata la deposizione sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (nella specie, č stata ritenuta e utilizzabile la testimonianza indiretta in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato al compagno di cella nel corso del dibattimento).

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