Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2354 del 24 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il procedimento è già nella fase dibattimentale, ma non sia decorso il termine per la proposizione delle questioni preliminari, la presentazione dalla dichiarazione di ricusazione (nel caso di specie conseguente ad una pronuncia della Corte costituzionale in materia di incompatibilità) può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, anche se questo sia stato più volte fissato e sia stato rinviato prima del completamento delle formalità di apertura, ma dopo quelle relative all'accertamento della costituzione delle parti.

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