Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3853 del 24 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'illegittimitą del provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione, erroneamente adottato dal Presidente della Corte d'appello o del tribunale, non essendo direttamente sanzionabile nell'ambito della procedura di astensione, deve essere equiparato ad un fatto nuovo che, a norma dell'art. 38 c.p.p., abilita la parte a proporre autonoma dichiarazione di ricusazione.

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