Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1741 del 11 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riconoscimento di figli naturali, nel procedimento di cui all'art. 250, quarto comma, c.c. sono litisconsorti necessari il genitore che si oppone al riconoscimento ed il P.M., che deve intervenire ai sensi dell'art. 70 n. 3 c.p.c., e non anche il minore infrasedicenne del cui riconoscimento si controverte. Tuttavia, nell'ipotesi in cui a seguito della proposizione della domanda il presidente del tribunale nomini un curatore speciale al minore e questi intervenga nel processo, formulando proprie deduzioni e prendendo specifiche conclusioni, si determina una situazione di litisconsorzio processuale, assimilabile a quella prodotta dall'intervento in causa di un terzo per ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., con la conseguente nullitą della sentenza di secondo grado, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello non sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del detto curatore quando l'impugnazione non risulti proposta anche nei suoi confronti.

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