Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2867 del 15 aprile 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata trasmissione al giudice competente del verbale dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato effettuato dal giudice incompetente non costituisce di per sè causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice competente per violazione dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p. in quanto non il verbale di interrogatorio come tale costituisce elemento da valutare, ma bensì i fatti e le circostanze obiettive eventualmente sussistenti a discarico dell'indagato. (Fattispecie in cui è stata esclusa la dedotta nullità in quanto il Gip competente aveva valutato la linea difensiva dell'indagato, che, peraltro, non lamentava la mancata considerazione di specifici elementi fattuali, di natura oggettiva, risultanti dall'interrogatorio).

(massima n. 2)

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi; né l'efficacia del nuovo provvedimento può essere compromessa dall'avvenuto annullamento da parte del tribunale del riesame dell'ordinanza impositiva della originaria misura cautelare. (Fattispecie in cui si è escluso che fosse necessario un nuovo interrogatorio dell'imputato a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impositiva emessa da giudice incompetente).

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