Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5626 del 9 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985, il termine annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternitą previsto dall'art. 244, secondo comma, c.c. decorre, in caso di adulterio, dal giorno della scoperta dell'adulterio stesso, anziché da quello della nascita del figlio, nell'ipotesi in cui detta scoperta sia avvenuta successivamente alla nascita mentre la decorrenza del termine resta quella fissata nel testo del citato art. 244, secondo comma nella diversa ipotesi in cui la conoscenza dell'adulterio si sia verificata in epoca anteriore a tale evento.

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