Cassazione civile Sez. II sentenza n. 253 del 8 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilitą delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integritą. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene.

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