Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11906 del 16 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non č configurabile la nullitā della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilitā originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilitā sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario.

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