Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9524 del 20 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione «breve» del diritto al risarcimento del danno, ancorché il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla «scoperta» di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilitą eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravitą del danno stesso, nonché della sua addebitabilitą ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza. (Nella specie, il danneggiato, pur soffrendo di lievi disturbi fisici fin da epoca relativamente prossima al fatto, solo in un tempo successivo, ed a seguito di ulteriori ricoveri ed accertamenti, aveva potuto attribuire la causa anche ai sanitari che avevano proceduto alle diagnosi iniziali).

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