Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2417 del 17 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del processo, necessaria per farlo valere, ma soltanto se questo č definito con sentenza, mentre, se si estingue, l'atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto; invece la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente č atto processuale idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione perché, esprimendo la volontā di far valere il diritto e menzionandone la causa e l'ammontare, č equipollente ad un atto di costituzione in mora.

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