Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23784 del 16 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opponibilitą al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c. e che le formalitą necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

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