Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8618 del 23 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso previsto dall'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per cui il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purché venga insieme locata o ceduta l'azienda, il conduttore cedente deve provare, nei confronti del locatore, per iscritto, ai sensi dell'art. 2556, secondo comma, c.c., la cessione o la locazione dell'azienda, in quanto l'onere probatorio previsto da tale norma grava sulle parti contraenti anche nell'ipotesi in cui con riguardo al contratto avente ad oggetto l'azienda, agiscano o eccepiscano contro un terzo estraneo.

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