Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9950 del 16 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bilancio, l'art. 2427 c.c. (applicabile ratione temporis nella formulazione anteriore alla novella del D.L.vo n. 127 del 1991) e l'attuale art. 2426, primo comma, n. 6, c.c., consentendo l'iscrizione dell'avviamento derivato, cioč conseguito in caso di acquisto a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, non escludono che, se anche il prezzo di cessione di azienda resta il frutto della libera contrattazione delle parti, la sua successiva ripartizione a fini contabili, tra le singole componenti, del corrispettivo unitario versato possa essere sindacata dall'amministrazione finanziaria secondo il criterio della correttezza e veridicitą del bilancio; ne consegue che, pur riferendosi l'art. 68, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione temporalmente vigente, all'ammortamento dell'avviamento al relativo valore di libro e non al relativo costo, l'imprenditore cessionario di ramo d'azienda comprensivo di avviamento deve iscrivere quest'ultimo in bilancio al suo valore reale, non potendo inserire poste inesistenti o sopravalutate. (Fattispecie relativa all'acquisto di ramo d'azienda da parte di societą incorporata).

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