Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8842 del 1 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto formale di cancellazione di una societą dal registro delle imprese ha funzione di pubblicitą, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla societą stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla societą e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo gią iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. (Fattispecie relativa a societą in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.