Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25158 del 13 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all'abrogato art. 2140 c.c., acquisti in nome proprio un immobile, non č consentito presumere che il denaro utilizzato per l'acquisto provenga dagli utili dell'attivitā economica comune, attesa la compatibilitā del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui il quale alleghi che l'acquisto č stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l'onere di darne la prova.

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