Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7488 del 5 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. vigente č pił rigorosa, in favore del lavoratore, di quella precedente, in quanto prescinde dalla ripetitivitą regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali; prestazione occasionale, infatti, č solo quella collegata a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, mentre, all'opposto, la prestazione espletata con frequenza, ma non necessariamente con periodicitą assoluta, e che sia connessa alla particolare organizzazione del lavoro, rileva ai fini del calcolo suddetto.

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