Effetto sospensivo

Effetto sospensivo: trattasi della paralisi dell'esecuzione del provvedimento emesso, sia durante il tempo previsto per la proposizione dell'impugnazione, e, successivamente, in caso di effettiva proposizione del gravame, durante la pendenza del relativo giudizio. Trattasi di principio comune in materia di impugnazione dei provvedimenti penali, eccezion fatta, come nel caso in esame, per i provvedimenti di natura cautelare.

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