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Articolo 60 bis Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie

Dispositivo dell'art. 60 bis Decreto "Semplificazioni bis"

1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: "finalità sociali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità";
  2. b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni";
  3. c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
  4. "15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste".

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