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Articolo 42 bis Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Disposizioni in materia sanitaria

Dispositivo dell'art. 42 bis Decreto "Semplificazioni bis"

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";
  2. b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
  2. b) al comma 5:
  3. 1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
  4. 2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
  5. c) al comma 6:
  6. 1) il terzo periodo è soppresso;
  7. 2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

  1. "491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".

4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

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