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Articolo 524 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 524 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.

[Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.]

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