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Articolo 143 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 143 Codice Penale

Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

[In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.]

Spiegazione dell'art. 143 Codice Penale

La norma in oggetto è stata abrogata tramite l'art. 89, L. 354/1975 relativa all'ordinamento penitenziario, la quale disciplina anche la ripartizione dei condannati all'interno delle carceri, ove possibile.

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