L'autore affronta lo scottante tema della cognizione e competenza del giudice nel processo penale, partendo necessariamente dal principio di autosufficienza giurisdizionale e dalle questioni pregiudiziali. Ampio spazio viene poi dato alla nozione di competenza sia nei suoi aspetti più generali, sia nelle sue specifiche: per materia, per territorio ed, infine, per connessione. La trattazione prosegue logicamente trattando il tema della riunione e separazione dei processi, per... (continua)
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (2) (3).
(2) Con la legge 16-7-1997, n. 254 di delega al Governo per l'istituzione del Giudice unico di primo grado e con l'ulteriore messa a punto ad opera della legge 16-12-1999, n. 479, ha trovato definitivo assetto la ripartizione di attribuzioni fra Tribunale in composizione monocratica e Tribunale in composizione collegiale, già delineata dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51, attuativo della suddetta legge delega. In particolare, il Tribunale giudica in alcuni casi in composizione collegiale (art. 33bis) e in altri in composizione monocratica (art. 33ter). Inoltre, trattandosi di un unico giudice che lavora in composizione diversa, tra Tribunale in composizione monocratica e Tribunale in composizione collegiale non vi è una vera e propria ripartizione di competenza, ma piuttosto di attribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
(3) La competenza per materia risulta, dunque, ripartita fra la Corte di assise, competente per alcuni reati di particolare allarme sociale, il Tribunale ed il giudice di pace, dopo l'entrata in vigore della riforma.
Con la l'istituzione del giudice unico, al tribunale è devoluta, in linea generale e residuale, la competenza in primo grado su tutti i procedimenti penali, eccettuati quelli relativi a fattispecie criminose attribuite alla cognizione della Corte di assise e del giudice di pace, dopo l'entrata in vigore della riforma.