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Articolo 5 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Ufficio di Presidenza della Commissione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 5 Codice delle pari opportunitą

Articolo abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

[1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.]

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