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Articolo 232 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

Dispositivo dell'art. 232 Codice della strada

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Massime relative all'art. 232 Codice della strada

Cass. pen. n. 9460/1994

L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71, comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).

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