Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 130 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Comunicazioni indesiderate

Dispositivo dell'art. 130 Codice della privacy

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo, in un registro pubblico delle opposizioni.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

  1. a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
  2. b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
  3. c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
  4. d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento del dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
  5. e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
  6. f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
  7. g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 130 Codice della privacy

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luigi O. chiede
mercoledì 07/10/2020 - Lazio
“Avvocato, dalla risposta sono rimasto sorpreso. E’ legge.
Però una cosa mi ha fatto pensare. Ha scritto: “”Alla luce di quanto precede, se si ritiene quindi di voler pubblicizzare l’immobile suggeriamo di inviare una preventiva mail in cui si richiede ai destinatari il consenso a ricevere mail pubblicitarie relative alla vendita dell’appartamento.””
In effetti intenderei fare una sola mail così fatta: sperando di fare cosa utile comunico che nella città di ……… è in vendita un appartamento cosi fatto……… le condizioni economiche sono ……….. .
Comunque completiamo l’informazione: cosa potrebbe fare l’interessato? Quale sarebbe la penale?”
Consulenza legale i 08/10/2020
Richiamato il contenuto del precedente parere, in risposta al presente quesito si osserva ulteriormente quanto segue.

Inviare una mail del tenore da Lei specificato costituirebbe GIA’ pubblicità ed integrerebbe quindi una pratica vietata in quanto non sarebbe stato acquisito alcun consenso preventivo del destinatario (130 codice privacy).
Quello che infatti vorrebbe attuare Lei è un "marketing diretto" utilizzando indirizzi mail raccolti da pubblici registri senza alcun preventivo consenso. Non solo.
Si tratterebbe di vere e proprie “cold mail” inviate a potenziali acquirenti, cioè email promozionali inviate a soggetti (seppur ditte e/o professionisti) che non hanno MAI avuto con Lei alcun precedente rapporto professionale considerato che gli indirizzi verrebbero reperiti in siti quali le Pagine Gialle.

Ciò premesso e ribadito, ci chiede cosa potrebbe fare il destinatario delle mail pubblicitarie.

Dal momento che inviare la mail come indicato sopra non è consentito, in linea ipotetica il destinatario (oltre che chiedere al mittente di cancellare dall'archivio l'indirizzo mail) potrebbe fare una segnalazione al Garante per violazione della privacy con conseguente successivo controllo da parte dell’Autorità secondo quanto previsto dal GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679).
I poteri dell’Autorità Garante vanno da quelli indicati all’art. 58 del GDPR (meri avvertimenti, ammonimenti ecc.) fino alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 83 del medesimo GDPR.

Ciò posto, nel presente caso, ammesso che qualcuno dei destinatari si rivolga all’Autorità Garante (ipotesi che, in effetti, appare remota) riteniamo che probabilmente non verrebbe adottata alcuna sanzione pecuniaria visto il tipo di attività pubblicitaria che andrebbe posta in essere.
Ciò non toglie che, come sopra ribadito e come evidenziato nel precedente parere, inviare mail pubblicitarie a destinatari scelti su pubblici elenchi senza un loro preventivo consenso non sia consentito.

Luigi O. chiede
martedì 29/09/2020 - Lazio
“Avvocato, vista la crisi in edilizia ho pensato questo: procurarmi degli indirizzi mail da pagine gialle da ditte tipo fabbri, falegnami, ingegneri, avvocati ed altri della mia zona e comunicare la vendita dell’appartamento sito in _____ composto ……………….. alle seguenti condizioni economiche……………………….. .
Il sito è fatto per essere contattati per il loro lavoro ma è possibile inserirmi con questa semplice comunicazione?
E’ contro legge?”
Consulenza legale i 05/10/2020
La risposta alla domanda contenuta nel quesito è: no, non è possibile in quanto costituisce trattamento illecito dei dati personali.

Ne spieghiamo di seguito le ragioni.

La circostanza che gli indirizzi mail siano stati reperiti on line su siti pubblici non autorizza automaticamente ad inviare direttamente mail pubblicitarie.
A tal proposito occorre tenere presente quanto previsto dall’art. 130 del codice della privacy nonché quanto statuito dal Garante con svariati provvedimenti tra cui le linee guida del 4 luglio 2013.
In queste ultime leggiamo testualmente: “ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali. Pertanto, senza il consenso preventivo non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque. Analogamente, senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi pec contenuti nell´ "indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti" -di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto l´apposito art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell´amministrazione digitale)- istituito per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.
È possibile, invece, contattare telefonicamente mediante operatore (per chiedere al contraente di esprimere un consenso a ricevere comunicazioni promozionali secondo le modalità di cui all´art. 130, commi 1 e 2) i numeri presenti in elenchi telefonici e non iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni”.


Alla luce di quanto precede, se si ritiene quindi di voler pubblicizzare l’immobile suggeriamo di inviare una preventiva mail in cui si richiede ai destinatari il consenso a ricevere mail pubblicitarie relative alla vendita dell’appartamento.